NORMATIVA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il DM Sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale". Di seguito i punti principali del Decreto.
Connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione.
Secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Dlgs 28/2011, l’Autorità avrebbe dovuto già da tempo emanare “specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.”
Fino ad oggi si è soltanto dato l’avvio al procedimento per la formazione di tali provvedimenti, con delibera ARG/gas 120/11dell’8 settembre 2011 (vedi Riferimenti). Il nuovo decreto stabilisce che, in attesa della specifica regolamentazione dell’Aeeg, si possono intanto applicare le disposizioni contenute nei seguenti testi normativi:
• DM Interno 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”
• DM Interno 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”
• DM sviluppo 17 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”.
Incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
L’incentivo, corrisposto per un periodo di 20 anni, è pari alla differenza
tra:
• il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale, riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal GME.
• il prezzo medio mensile del gas naturale, riscontrato in ciascun mese di immissione riscontrato nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal GME.
In alternativa a questo incentivo, e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, il produttore può optare per il ritiro del biometano da parte del GSE a un prezzo pari al doppio del prezzo medio annuale del gas naturale, riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal GME.
In entrambi i casi, l’incentivo viene modulato con le seguenti modalità:
• incrementato del 10% per impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi / ora
• rimane invariato per impianti capacità produttiva da 501 a 1000 standard metri cubi / ora
• ridotto del 10% per impianti con capacità produttiva oltre 1000 standard metri cubi / ora.
Qualora il biometano sia prodotto esclusivamente da sottoprodotti (Tabella 1A DM 6 luglio 2012) e rifiuti, l’incentivo viene incrementato del 50%.
Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale.
Il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un periodo di 20 anni, di certificati in immissione in consumo di biocarburanti (DM Mipaaf 29 aprile 2008, n. 110).
E’ prevista una maggiorazione dell’incentivo (art. 33 comma 5 Dlgs 28/2011) nel caso in cui il biometano sia prodotto da:
• frazione biodegradabile dei rifiuti a valle della raccolta differenziata
• sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell’articolo 33 del Dlgs28 / 2011, che non presentino alcuna utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici
• alghe e materie di origine non alimentare (Tabella 1B DM 6 luglio 2012)
• sottoprodotti elencati nella Tabella 1A del DM 6 luglio 2012. Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento Il biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in impianti riconosciuti al GSE di cogenerazione ad alto rendimento è incentivato con il riconoscimento delle tariffe per la produzione elettriche da biogas, previste dal Dm 6 luglio 2012.
Gli impianti che accedono a questo incentivo sono sottoposti alle modalità e alle condizioni previste dal Dm 6 luglio 2012, comprese le procedure di Aste e Registri.
E’ prevista la possibilità di utilizzare il biometano in un sito diverso da quello di produzione e trasportato tramite la rete del gas naturale.
Riconversione alla produzione di biometano di impianti a biogas esistenti.
Se il biometano è prodotto da impianti esistenti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e che, successivamente all’entrata in vigore del decreto, siano riconvertiti totalmente o parzialmente (anche a seguito di incremento della capacità produttiva) alla produzione di biometano, l’incentivo riconosciuto è pari:
• al 40% di quello spettante all’analogo nuovo impianto, per il biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e per il biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento
• al 70% per il biometano utilizzato nei trasporti.
Altre disposizioni.
Il produttore, per accedere agli incentivi dovrà prima farsi qualificare l’impianto dal GSE, mediante una apposita procedura.
Entro il 16 febbraio 2014, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà emanare alcuni provvedimenti attuativi del decreto e relativi, tra le altre
cose, alla misurazione del biometano immesso in rete e alle modalità con cui le risorse per l’incentivo troveranno copertura sulle tariffe di
trasporto del gas naturale.
A sua volta, entro 60 giorni dalla data di uscita dell’ultimo dei provvedimenti di cui sopra ovvero dalla data di pubblicazione – qualora successiva – delle linee guida per il biometano da parte Comitato Termotecnico Italiano, il Gse pubblica le procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di sua competenza.